Un cittadino straniero ha richiesto la restituzione di un contributo versato per il rinnovo del permesso di soggiorno, successivamente dichiarato illegittimo. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20323/2025, ha stabilito che la competenza a decidere su tale richiesta di rimborso contributo soggiorno non è del giudice civile, ma del giudice tributario. La Corte ha qualificato il contributo come un tributo e ha chiarito che, in assenza di un riconoscimento formale e individuale del debito da parte dell'Amministrazione, la controversia mantiene la sua natura fiscale, ricadendo nella giurisdizione specializzata.
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