L'Agenzia delle Entrate ha rettificato la categoria di un complesso immobiliare situato in zona portuale, destinato allo stoccaggio merci e gestito da una Società Concessionaria. L'amministrazione ha riclassificato il bene dalla categoria catastale E/1 alla categoria D/7, aumentando la rendita catastale. La società ha impugnato la rettifica, sostenendo che l'attività svolta persegue un interesse pubblico legato alla gestione portuale. La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni dell'Agenzia. I giudici hanno chiarito che l'accatastamento aree portuali deve considerare la gestione economica dell'immobile. Se un bene produce reddito ed è destinato ad attività commerciali o industriali svolte da privati in regime concorrenziale, non rientra tra i beni esenti o speciali di categoria E/1. L'eventuale interesse pubblico non cancella la natura imprenditoriale del servizio. Di conseguenza, il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio per un nuovo esame.
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