Una società che gestisce una discarica per rifiuti solidi urbani, con annessa produzione di biogas, ha ricevuto un avviso di accertamento ICI. L'azienda sosteneva che l'impianto dovesse rientrare nella categoria catastale E (esente da imposte) per la sua funzione di pubblico interesse. Il Comune, invece, lo ha classificato nella categoria D/7 (immobile a uso industriale), quindi tassabile. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Comune, stabilendo un principio chiave sul classamento catastale discarica: se l'impianto è gestito con criteri imprenditoriali e ha un'autonomia funzionale e reddituale, rientra nella categoria D/7 e deve pagare le imposte, a prescindere dalla sua eventuale utilità pubblica. La discarica, operando come un'attività economica, è soggetta a tassazione.
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