Una contribuente italiana, ex amministratrice di una società estera, ha impugnato alcuni avvisi di accertamento dopo aver rimpatriato i propri crediti tramite scudo fiscale. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso, ma l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello. Tuttavia, l'ufficio ha omesso il numero civico nell'indirizzo di spedizione, causando il fallimento della prima consegna. Il secondo tentativo è avvenuto oltre i termini di legge. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, stabilendo che la notifica dell'appello tributario effettuata in ritardo per colpa del mittente rende l'appello inammissibile. Di conseguenza, la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente è passata in giudicato, annullando definitivamente le pretese del fisco.
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