Una società creditrice notificava un pignoramento presso terzi molto generico a un istituto postale, che non rendeva la dichiarazione. Il giudice dell'esecuzione emetteva un'ordinanza di assegnazione basata sulla ficta confessio. L'istituto si opponeva e il Tribunale accoglieva l'opposizione, annullando l'ordinanza e accertando il credito reale, molto inferiore. La Corte di Cassazione ha confermato la possibilità per il terzo di opporsi in caso di pignoramento generico, ma ha cassato la sentenza del Tribunale nella parte in cui accertava il credito, affermando che tale compito spetta solo al giudice dell'esecuzione e non a quello dell'opposizione.
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