La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29311/2024, ha stabilito che la rinuncia preventiva alla servitù di passaggio coattiva non è valida se l'accesso alla via pubblica, seppur esistente, è talmente disagevole e costoso da configurare un'interclusione relativa. Il caso riguardava due fondi confinanti, originati da una divisione, dove il proprietario di uno dei lotti aveva rinunciato al passaggio sul fondo del fratello. La Corte ha cassato la decisione d'appello che aveva negato la servitù, ordinando un nuovo esame che tenga conto della concreta difficoltà di accesso.
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