Un Ente Pubblico si opponeva allo stato passivo di una società fallita per un credito da risarcimento danni. La Corte di Cassazione, rilevando che la sentenza di fallimento era stata revocata con decisione passata in giudicato, ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio di opposizione. La revoca del fallimento, infatti, fa venir meno il presupposto stesso del procedimento di accertamento del passivo, che ha efficacia solo all'interno della procedura concorsuale.
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