La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29186/2023, ha stabilito un principio fondamentale per i contribuenti: un'istanza di rimborso inviata all'Amministrazione Finanziaria deve obbligatoriamente contenere la quantificazione delle somme richieste. In caso contrario, la domanda è giuridicamente invalida e non può formare un silenzio-rifiuto impugnabile. Nel caso specifico, un contribuente aveva chiesto il rimborso di IRPEF versata in eccesso su una pensione integrativa, senza specificare l'importo. La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente perché basato su una richiesta iniziale viziata.
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