Un fratello cita in giudizio l'altro per non aver diviso i canoni di locazione di un'antenna telefonica installata su una parte comune del loro edificio. L'altro fratello non nega il contratto, ma rivendica la proprietà esclusiva dell'area. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in base al principio di non contestazione, l'esistenza del contratto e la riscossione dei canoni non dovevano essere provate, perché non specificamente negate. La difesa del convenuto, incentrata sulla proprietà esclusiva, ha di fatto ammesso le circostanze. La Corte ha quindi annullato la precedente decisione sfavorevole al ricorrente, rinviando il caso per un nuovo esame.
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