La Corte di Cassazione ha stabilito che l'esposizione del nome e del logo di un'azienda su una targa esterna e sugli automezzi aziendali costituisce pubblicità. Di conseguenza, è soggetta all'Imposta comunale sulla pubblicità. Il caso riguardava un gestore del servizio idrico, società 'in house' di un ente pubblico, che riteneva tali comunicazioni puramente informative. La Corte ha chiarito che anche una semplice insegna è un mezzo pubblicitario, tassabile per natura, salvo specifiche esenzioni di legge (come quelle per dimensioni ridotte). Inoltre, ha specificato che le società 'in house', essendo soggetti di diritto privato, non possono beneficiare delle esenzioni fiscali previste per gli enti pubblici territoriali. La precedente decisione favorevole all'azienda è stata annullata.
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