La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33438/2024, chiarisce la distinzione fiscale tra sconto e premio di fine anno. Nel caso esaminato, una società si è vista riqualificare gli sconti concessi ai clienti come premi, considerati cessioni di denaro escluse da IVA. La Corte ha rigettato il ricorso della società, sottolineando che la terminologia usata nelle comunicazioni commerciali ('premio') è decisiva per la qualificazione fiscale. La sentenza è stata invece cassata con rinvio su un punto sollevato dall'Agenzia delle Entrate, a causa di un totale difetto di motivazione da parte del giudice d'appello riguardo ai premi ricevuti da fornitori.
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