Un avvocato, nominato difensore d'ufficio, non riesce a farsi pagare dal proprio assistito e avvia senza successo le procedure di recupero crediti. Successivamente, chiede allo Stato il pagamento non solo del suo onorario, ma anche delle spese sostenute per il tentativo di recupero. Il Tribunale nega questa seconda richiesta per mancanza di prove. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, affermando che il rimborso spese recupero credito difensore è un diritto. Lo Stato deve pagare anche questi costi, a patto che l'avvocato dimostri di aver tentato seriamente il recupero. Il giudice, in caso di dubbio, ha il dovere di acquisire d'ufficio i documenti necessari, non può semplicemente respingere la domanda.
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