La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto che chiedeva il riconoscimento della continuazione tra reati. La Corte ha stabilito che l'assenza di un programma criminoso unitario, desumibile dalla notevole distanza temporale tra i fatti, dalle diverse modalità di esecuzione e dalla partecipazione di complici diversi, osta all'applicazione del beneficio. I reati sono stati considerati espressione di autonome risoluzioni criminose, non meritevoli di un trattamento di favore.
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