Un'imputata, dopo aver presentato ricorso in Cassazione avverso una condanna per usura ed estorsione, decide di ritirarlo. La Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile a causa della rinuncia e, non ravvisando una carenza di interesse non imputabile, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, stabilendo che la rinuncia al ricorso volontaria configura una causa di inammissibilità con colpa.
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