Un soggetto, dopo aver presentato appello contro la determinazione della pena, ha formalizzato una rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, prendendo atto della volontà del ricorrente, ha dichiarato l'impugnazione inammissibile. Data la natura non giustificata della rinuncia, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 500 euro.
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