La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento proposto da un imputato. La Corte ha chiarito che, secondo l'art. 448, comma 2-bis c.p.p., le sentenze di patteggiamento possono essere impugnate solo per motivi specifici e tassativamente indicati, tra cui non rientra la mancata verifica di cause di proscioglimento. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento di una sanzione.
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