Un individuo, condannato per falsità in atti pubblici, ha presentato un ricorso in Cassazione. Ha contestato l'applicazione di norme processuali, l'illogicità della motivazione sulla recidiva e la costituzionalità di una norma che equipara il tentativo al reato consumato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le contestazioni procedurali e sulla recidiva, e incongrua la questione costituzionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa Ammende, confermando l'esito negativo del suo tentativo di impugnazione per inammissibilità ricorso penale.
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