Un contribuente, dopo aver impugnato in Cassazione un avviso di addebito per contributi previdenziali, ha aderito alla rottamazione-quater. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione risiede nella sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione, poiché l'adesione alla definizione agevolata manifesta la volontà di risolvere il debito, rendendo superflua una pronuncia nel merito da parte della Corte.
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