L'Imputato propone ricorso per Cassazione lamentando che il giudice, nel pronunciare la sentenza di patteggiamento, ha omesso di inserire il beneficio della non menzione della condanna, nonostante l'accordo tra le parti lo prevedesse espressamente. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse. I giudici spiegano che, per legge, le sentenze di patteggiamento non vengono comunque iscritte nel certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati. Di conseguenza, l'omissione del giudice non arreca alcun danno concreto all'imputato, il quale gode già del beneficio per effetto diretto della legge. L'imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali, ma senza sanzione aggiuntiva.
Continua »