Un detenuto in regime di 41-bis ha contestato il divieto di cucinare in cella durante le ore notturne, ritenendolo una restrizione ingiustificata. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, chiarendo un importante principio. Il divieto di cottura cibi in carcere in determinate fasce orarie è legittimo se l'Amministrazione Penitenziaria lo giustifica con concrete esigenze organizzative, come la salvaguardia della salubrità dell'aria e l'ordinata convivenza. La Corte ha stabilito che una differenziazione di orari tra detenuti comuni e quelli in regime speciale è possibile, purché non sia arbitraria o puramente punitiva. In questo caso, le motivazioni sono state ritenute valide e il ricorso del detenuto è stato rigettato.
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