Due tassisti, condannati per furto pluriaggravato ai danni di una persona anziana e malata, hanno fatto ricorso in Cassazione. I ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e contestavano la decisione dei giudici d'appello, che si erano limitati a confermare la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che è legittimo il rinvio alla motivazione del primo grado se coerente. Inoltre, la gravità del fatto, commesso da professionisti del trasporto ai danni di un soggetto fragile, giustifica ampiamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, rendendo irrilevante anche la confessione di uno dei colpevoli.
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