Un'azienda inquilina ha interrotto in anticipo il suo contratto di locazione commerciale, invocando il recesso per gravi motivi. Il proprietario si è opposto, ritenendo la decisione illegittima. La Corte di Cassazione ha dato ragione al proprietario, stabilendo che i 'gravi motivi' devono essere eventi oggettivi, imprevedibili e totalmente estranei alle scelte economiche e strategiche dell'azienda. Una decisione di trasferire l'attività, anche se dettata da logiche di mercato, non rientra in questa categoria. Di conseguenza, il recesso è stato dichiarato illegittimo e l'azienda è stata condannata a pagare tutti i canoni di affitto fino alla naturale scadenza del contratto.
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