Un'agente di polizia, condannata per calunnia ai danni di alcuni colleghi, ha impugnato la sentenza civile che la obbligava al risarcimento del danno reputazionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la prova di tale danno, per sua natura "impalpabile", può essere fornita anche tramite presunzioni e massime di esperienza. Il giudice può quindi inferire l'esistenza del pregiudizio dalla gravità dei fatti e dal contesto, procedendo a una liquidazione equitativa anche in assenza di prove dirette su specifiche conseguenze negative.
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