Una donna denuncia l'ex marito per la violazione degli obblighi di mantenimento dei figli. Tuttavia, omettendo di riferire di aver ricevuto somme in contanti e di un periodo di riconciliazione, viene a sua volta condannata per il reato di calunnia. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11732/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso della donna, confermando che la rappresentazione parziale e reticente dei fatti integra il dolo della calunnia ex coniuge, in quanto volta a incolpare ingiustamente una persona che si sa essere innocente.
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