Un'azienda acquirente ha chiesto la risoluzione del contratto per la fornitura di vino non conforme. Il venditore ha chiamato in causa l'azienda produttrice, la quale ha negato il rapporto commerciale sostenendo che le firme sui documenti di trasporto fossero false, avviando una querela di falso. La perizia ha confermato la non autenticità della firma del titolare, ma i giudici hanno ammesso le prove testimoniali ritenendo i documenti un valido principio di prova per iscritto, poiché recavano il timbro aziendale ed erano stati firmati da un magazziniere. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della produttrice, stabilendo che la firma falsa del titolare non impedisce di considerare il documento come principio di prova per iscritto se la sua provenienza dall'azienda è comunque plausibile.
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