Un avvocato ha richiesto il pagamento del proprio compenso a un ex cliente, il quale ha negato di aver mai conferito l'incarico, disconoscendo la firma sulla procura alle liti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32708/2024, ha stabilito che la certificazione dell'autografia della firma sulla procura alle liti da parte del difensore attribuisce all'atto la qualità di atto pubblico. Di conseguenza, la sua validità non può essere contestata con un semplice disconoscimento, ma richiede la proposizione di una querela di falso. La Corte ha quindi cassato la decisione precedente e rinviato il caso alla Corte d'Appello.
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