Un Ente Locale ha proposto ricorso contro un Contribuente per contestare l'annullamento di una cartella di pagamento ICI. Il fulcro della controversia riguarda la validità della notifica dell'avviso di accertamento effettuata tramite servizio postale in caso di temporanea assenza del destinatario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Locale, stabilendo che, per provare il perfezionamento della notifica, non basta dimostrare l'invio della raccomandata informativa (C.A.D.), ma è indispensabile produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della stessa. Senza questo documento, non vi è prova che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Di conseguenza, la notifica dell'avviso di accertamento è stata dichiarata nulla, confermando la vittoria del Contribuente.
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