Un'azienda sanitaria ha contestato la decisione di concedere il buono pasto ai suoi infermieri per i turni notturni superiori alle sei ore. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il diritto al buono pasto per turno notturno è intrinsecamente legato al superamento del limite di sei ore di lavoro giornaliero, che fa scattare il diritto a una pausa. Questo beneficio, di natura assistenziale e non retributiva, spetta a prescindere dall'orario (diurno o notturno) in cui viene svolta la prestazione lavorativa.
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