La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19435/2025, ha stabilito che il debitore ceduto non ha un dovere di informazione extracontrattuale di avvertire il cessionario (es. una banca) dell'inesistenza del credito. Un'azienda era stata condannata per non aver segnalato a una banca la falsità di alcune fatture anticipate. La Suprema Corte ha annullato la decisione, escludendo la responsabilità del debitore per la sua mera inerzia, in quanto il suo silenzio non costituisce un illecito aquiliano né viola i principi di buona fede e correttezza in assenza di un rapporto contrattuale diretto.
Continua »