Un'azienda di trasporti marittimi vince un appalto pubblico per i collegamenti con le isole siciliane. Successivamente, la Regione Siciliana dispone l'annullamento in autotutela della gara a causa di gravi errori nella determinazione della base d'asta e violazioni delle norme europee sugli aiuti di Stato. L'azienda impugna la decisione e chiede il risarcimento dei danni, lamentando la lesione del proprio affidamento. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa respinge il ricorso, ritenendo che un operatore professionale avrebbe dovuto accorgersi delle anomalie del bando. L'azienda si rivolge alla Corte di Cassazione lamentando un eccesso di potere del giudice amministrativo. Le Sezioni Unite dichiarano il ricorso inammissibile, confermando che la valutazione sulla buona fede e sul risarcimento rientra pienamente nella giurisdizione del giudice amministrativo, senza alcun superamento dei limiti di legge. L'azienda perde definitivamente la causa.
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