Due imputati, accusati di furto, porto abusivo d'armi e spaccio, hanno impugnato la condanna lamentando l'inutilizzabilità delle intercettazioni. La difesa sosteneva che il mancato avviso di deposito dei file audio e la loro assenza fisica dal fascicolo del giudizio immediato avessero violato i diritti di difesa. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che l'omesso avviso di deposito non comporta l'inutilizzabilità delle intercettazioni, poiché la difesa riceve comunque notizia degli atti con la notifica del decreto di giudizio immediato o con l'avviso di conclusione delle indagini. Inoltre, i supporti audio non devono essere inseriti fisicamente nel fascicolo cartaceo, ma restano custoditi dal Pubblico Ministero a disposizione delle parti. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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