La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato condannato per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'imputato lamentava, tra le altre cose, l'omessa traduzione della sentenza di primo grado nella sua lingua. La Corte ha stabilito che, sebbene l'omessa traduzione sentenza costituisca una nullità, questa era stata sanata nel caso specifico, poiché la traduzione era stata successivamente fornita e l'imputato non aveva né proposto un appello autonomo né dimostrato un pregiudizio concreto al suo diritto di difesa. Anche le censure sulla valutazione delle prove sono state respinte.
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