Un impiegato a contratto presso un consolato italiano all'estero ha chiesto un consistente adeguamento retributivo, lamentando l'insufficienza del proprio stipendio rispetto al costo della vita locale. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta di un aumento del quaranta per cento, ritenendo che le spese elevate del lavoratore, come un affitto alto e l'uso dell'auto privata anziché dei mezzi pubblici, derivassero da scelte personali e non da reali necessità. Il Ministero aveva già concesso spontaneamente un aumento del diciannove per cento. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. La Suprema Corte ha chiarito che l'adeguamento retributivo deve basarsi su parametri oggettivi di proporzionalità e adeguatezza, e non sulle preferenze di vita individuali del dipendente. Il lavoratore ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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