L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che escludeva la responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta, una s.r.l. a ristretta base partecipativa, a causa dell'assenza di attivo nel bilancio finale di liquidazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco. I giudici hanno stabilito che, per le società a ristretta base sociale, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili non registrati, anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese. Di conseguenza, l'assenza di ripartizioni ufficiali nel bilancio di liquidazione non impedisce all'amministrazione finanziaria di agire contro gli ex soci per il recupero delle imposte evase, gravando su questi ultimi l'onere della prova contraria.
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