L'Imputato, condannato per furto in abitazione con recidiva qualificata, ottiene dalla Corte d'appello il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, i giudici mantengono invariata la pena complessiva originaria, confermando il giudizio di equivalenza con l'aggravante della recidiva. L'Imputato propone ricorso per Cassazione contestando la mancata diminuzione della sanzione e denunciando un difetto di motivazione. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. La legge impone il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata. Inoltre, il bilanciamento delle circostanze attenuanti condotto dai giudici di merito esclude qualsiasi automatismo di riduzione della sanzione. L'Imputato perde definitivamente il ricorso e riceve la condanna al versamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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