La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per violazione delle misure di prevenzione. L'imputato chiedeva che le attenuanti generiche, basate sulla sua collaborazione, prevalessero sulla recidiva reiterata. La Corte ha rigettato la richiesta, confermando che il bilanciamento circostanze è limitato da un divieto normativo esplicito, previsto dall'art. 69, quarto comma, del codice penale, che impedisce la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.
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