Una donna, condannata per furto nell'abitazione dell'ex compagno, ricorre in Cassazione. La Suprema Corte annulla la sentenza per un errore nel bilanciamento delle circostanze. Chiarisce che il divieto di prevalenza delle attenuanti, previsto dall'art. 624-bis c.p., opera solo in presenza delle aggravanti dell'art. 625 c.p., non di quelle comuni dell'art. 61 c.p. La Corte rileva anche un errore nella mancata valutazione delle pene sostitutive, come richiesto dall'imputata. Il caso è rinviato alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio su questi specifici punti.
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