Una società ha proposto opposizione all'esecuzione contro un pignoramento presso terzi avviato per il recupero di sanzioni amministrative. L'azione è stata introdotta con atto di citazione direttamente al Tribunale, anziché con ricorso al giudice dell'esecuzione. La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che l'opposizione all'esecuzione, se proposta dopo l'inizio della procedura esecutiva, deve seguire obbligatoriamente il modello della bifasicità necessaria. Poiché l'atto introduttivo non ha rispettato tale modello legale, l'opposizione è stata dichiarata originariamente improponibile, portando alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado.
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