Un medico del lavoro chiede il rimborso delle tasse pagate negli anni passati, sostenendo l'assenza di un'autonoma organizzazione IRAP. Il professionista svolgeva la propria attività visitando i pazienti direttamente presso le aziende clienti, senza usufruire di una propria struttura organizzata, e riceveva compensi da un poliambulatorio terzo di cui era socio. Inoltre, si avvaleva solo sporadicamente della collaborazione paritaria di un medico oculista. L'Agenzia delle Entrate rifiuta il rimborso, ma la Corte di Cassazione respinge il ricorso del fisco. I giudici confermano che l'attività svolta all'interno di strutture altrui o con collaborazioni occasionali e paritarie non fa scattare l'imposta. Il medico vince definitivamente la causa e ha diritto al rimborso, con la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali.
Continua »