La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di pericolo di inondazione a carico del legale rappresentante di una società di estrazione. L'imputato, per negligenza, aveva omesso di installare presidi per contenere lo scivolamento di materiale lapideo da una cava, causando un restringimento dell'alveo di un torrente. La difesa sosteneva che l'evento fosse dovuto a piogge eccezionali, configurando un caso fortuito. La Corte ha rigettato tale tesi, affermando che la negligenza preesistente dell'imputato ha reso prevedibile il pericolo, declassando l'evento naturale a mero fattore scatenante. La sentenza è stata parzialmente annullata con rinvio solo per la mancata concessione del beneficio della non menzione e per la condanna generica al risarcimento danni, ritenute immotivate.
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