Una società spagnola ha richiesto un rimborso fiscale su interessi percepiti da una controllata italiana, sostenendo di essere il beneficial owner ai sensi delle direttive UE. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, dubitando di tale status. La Corte di Cassazione ha chiarito che la qualifica di beneficial owner è un requisito sostanziale, non meramente formale. La società deve dimostrare con prove concrete il controllo economico sui fondi, non essendo sufficiente un semplice certificato di residenza fiscale. Il caso è stato rinviato per una nuova valutazione di merito.
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