La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28482/2024, ha rigettato il ricorso di un debitore che contestava la natura di un prestito di € 3.000, sostenendo fosse il pagamento per lavori. La Corte ha chiarito che l'onere della prova mutuo spetta a chi eroga la somma, il quale deve dimostrare non solo la consegna del denaro ma anche il titolo che ne giustifica la restituzione. In questo caso, la prova testimoniale, anche di un parente, è stata ritenuta sufficiente e legittima, confermando la decisione di merito che condannava il debitore alla restituzione.
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