I Contribuenti, in qualità di eredi, hanno impugnato gli avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune per gli anni dal 2009 al 2011. Il Comune ha calcolato l'imposta basandosi su una nuova rendita catastale rivalutata, registrata a fine 2008. I Contribuenti sostenevano che dovesse applicarsi la precedente rendita catastale, stabilita da una sentenza passata in giudicato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei Contribuenti. I giudici hanno chiarito che, una volta notificata la variazione della rendita catastale, il cittadino ha l'onere di impugnare autonomamente tale provvedimento entro sessanta giorni. In mancanza di una tempestiva contestazione, la nuova rendita catastale diventa definitiva e l'amministrazione comunale può legittimamente utilizzarla come base imponibile per il calcolo delle imposte, anche per le annualità successive alla sua annotazione nei registri.
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