La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un amministratore condannato per bancarotta patrimoniale e documentale. La difesa lamentava la nullità del processo a causa della notifica al difensore di fiducia dell'avviso di udienza preliminare, avvenuta anziché presso il domicilio eletto. I giudici hanno chiarito che tale irregolarità costituisce una nullità a regime intermedio, la quale richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa, non provato nel caso specifico. Inoltre, la Cassazione ha confermato la legittimità dell'utilizzo dei dati economici forniti dal curatore fallimentare e la corretta applicazione dell'aggravante del danno di rilevante entità, valutato sia singolarmente per ogni società del gruppo che complessivamente. Di conseguenza, la condanna dell'imputato è stata confermata con l'obbligo di pagare le spese processuali.
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