Un imprenditore, condannato per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, ha presentato ricorso in Cassazione. Sosteneva di non essere responsabile perché il curatore non gli aveva mai chiesto formalmente i libri contabili e perché non era stata provata la destinazione dei beni mancanti. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'obbligo di consegnare le scritture contabili sorge automaticamente con la sentenza di fallimento. Inoltre, se i beni aziendali spariscono, spetta all'imprenditore dimostrare dove sono finiti. In assenza di prove, si presume la distrazione illecita. La condanna è stata quindi confermata.
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