Un imprenditore, condannato per bancarotta fraudolenta documentale, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L'imputato lamentava la mancata trasmissione di tutti gli atti d'indagine e l'errata valutazione di una testimonianza. La Corte ha respinto le sue richieste, dichiarando l'inammissibilità del ricorso per cassazione. I giudici hanno stabilito che la mancata trasmissione di un atto ne causa solo l'inutilizzabilità, non la nullità del processo. Inoltre, per contestare una testimonianza è necessario produrre la trascrizione integrale, non solo degli estratti. La condanna è quindi diventata definitiva.
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