L'amministratore di una cooperativa dichiarata fallita riceve una condanna per bancarotta fraudolenta documentale. La difesa propone ricorso in Cassazione sostenendo l'avvenuta prescrizione del reato. A supporto del ricorso, rileva che nella motivazione della sentenza di primo grado compare un riferimento alla bancarotta semplice, reato soggetto a prescrizione più breve. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso stabilendo che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, prevale il dispositivo emesso dal giudice. La citazione della bancarotta semplice costituisce un mero refuso redazionale. Di conseguenza, il reato resta contestato come bancarotta fraudolenta documentale e i termini di prescrizione non sono decorsi. L'amministratore perde il ricorso e viene condannato alle spese processuali.
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