L'Imprenditore, titolare di una ditta individuale dichiarata fallita, è stato condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale per aver sottratto beni (un autocarro e una moto del valore di oltre trentamila euro) e per non aver consegnato i libri contabili al curatore. L'Imprenditore ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo l'assenza di dolo e chiedendo la concessione dell'attenuante per la speciale tenuità del danno. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva è sufficiente il dolo generico, ovvero la volontà di destinare i beni ad attività estranee alla garanzia dei creditori, senza che sia necessaria la consapevolezza dello stato d'insolvenza. Inoltre, la mancata consegna dei registri contabili impedisce la concessione delle attenuanti. L'Imprenditore perde il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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