La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito aspetti fondamentali dell'azione revocatoria contratto preliminare. Viene stabilito che l'atto da impugnare è il contratto definitivo, non il preliminare, poiché solo il primo trasferisce la proprietà e causa un effettivo pregiudizio al creditore. Di conseguenza, il termine di prescrizione di cinque anni decorre dalla data del contratto definitivo. La Corte ha inoltre confermato che la consapevolezza del terzo acquirente del danno arrecato al creditore può essere provata tramite presunzioni, come la trascrizione di un sequestro conservativo sull'immobile prima della stipula del definitivo.
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