Gli Acquirenti di un immobile citano in giudizio i Venditori chiedendo una riduzione del prezzo a causa della presenza di amianto sul tetto, non segnalata al momento dell'acquisto. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso degli Acquirenti. I giudici chiariscono che, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, spetta interamente all'acquirente l'onere di provare l'esistenza del difetto. Nel caso specifico, la legge regionale non impone la rimozione automatica dell'amianto, a meno che non superi un determinato indice di degrado. Non avendo gli Acquirenti fornito la prova di tale pericolosità, la domanda di risarcimento viene respinta, confermando la vittoria dei Venditori.
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